CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
PROGETTAZIONE
PERIZIE DI STIMA
PRATICHE CATASTALI
SICUREZZA NEI CANTIERI
P.IVA 01879190203
Geom. Battistini Massimo
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4
46010 Curtatone (MN)
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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
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SICUREZZA NEI CANTIERI
CERTIFICAZIONI SCIA MANTOVA BRESCIA VERONA CREMONA REGGIO EMILIA
Lo Studio Geom. Massimo Battistini si occupa di relazioni paesaggistiche
Autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo
22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento
che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".
L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire
o agli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio
(Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146).
L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario oppure un procedimento
in forma semplificata a seconda dell'entità dell'intervento:
•
il procedimento ordinario dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal Decreto
legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146
•
il procedimento in forma semplificata dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal
Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità
elencati nell'Allegato B del decreto stesso.
Esame impatto paesistico
relazione tecnica
Vincolo Paesaggistico Domanda
Relazione paesaggistica
Impatto paesistico
STATO RAFFRONTO PAESAGGISTICA
STATO PROGETTO PAESAGGISTICA
STATO FATTO PAESAGGISTICA
VISTE TRIDIMENSIONALI
Interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere al procedimento
in forma semplificata
Validità ed efficacia
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di
cinque anni dalla data di rilascio.
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente
efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Durata dell’intervento
Una volta decorsi cinque anni l'esecuzione dell'intervento deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro
e non oltre l'anno successivo previsto dal quinquennio stesso
(Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 4).
Quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica
Non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149):
•
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici
•
interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie
ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territori
•
il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati
dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 142, com. 1, let. g, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1):
•
gli interventi e le opere in aree vincolate elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, all. A
•
gli interventi elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 4.
VISTA AEREA D'INSIEME - STATO DI FATTO
VISTA AEREA D'INSIEME - SIMULAZIONE RENDER
Esempio di inquadramento
ed alberature